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In queste ore sta circolando la notizia, riportata per prima dalla Stampa, secondo cui è in discussione al Senato un disegno di legge che, nel regolare gli orari di apertura dei negozi e nell’imporre l’obbligo di 12 chiusure annue, avrebbe effetto anche sull’e-commerce.
Pensare che un’attività di e-commerce possa rimanere aperta per un certo numero di ore al giorno o debba chiudere per 12 giorni all’anno ovviamente è un’assurdità tale da scatenare reazioni negative.
Ma è davvero così? Cioè, davvero questo disegno di legge potrebbe applicarsi all’e-commerce? Risposta breve: no, non è così. E quella diffusa su stampa e web è la classica notizia-che-non-lo-era.
Cosa prevede il disegno di legge in discussione
Infatti il disegno di legge propone:
- di modificare il comma 1, lett. d-bis) dell’art. 3 del decreto legge n. 223 del 2006: i firmatari del disegno di legge vogliono introdurre l’obbligo di chiusura per dodici giorni all’anno, corrispondenti con le principali festività (con possibilità di deroga per un massimo di sei giorni).
- di aggiungere il comma 1 ter allo stesso art. 3: in questo nuovo comma si afferma che l’obbligo di chiusura non interessa alcuni tipi di attività, ossia quelli elencati all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Secondo l’articolo della Stampa i possibili guai per l’e-commerce derivano proprio da questo riferimento all’art. 13: nel lungo elenco non è infatti compresa l’attività di commercio elettronico che quindi sarebbe soggetta al nuovo obbligo di chiusura per dodici giorni annui.
Cosa prevede oggi la legge
Questa conclusione non tiene però conto di alcuni dati normativi:
- il decreto legislativo n. 114 del 1998 all’art. 11 prevede che «gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere».
- Questo limite delle 13 ore non si applica tuttavia alle attività elencate nell’art. 13 (tra cui, ricordo, non è compresa quella di e-commerce).
- Nel 2006 il decreto legge n.223 (cd. decreto Bersani) rimuove i limiti sugli orari di apertura e chiusura e sulle chiusure domenicali e festive.
Quindi, se la mancata presenza dell’attività di commercio elettronico nell’elenco di cui all’art. 13 comportasse davvero delle conseguenze, allora già nel periodo 1998-2006 ogni attività di e-commerce avrebbe dovuto rispettare il limite di tredici ore giornaliere di apertura. A qualcuno risulta che sia avvenuto questo? Ovviamente no.
Questo perché il decreto legislativo n. 114/1998 non riguarda l’e-commerce ma il commercio tradizionale offline : tra l’altro basta leggere le varie definizioni di attività commerciali contenute nell’art. 4 per capirlo.
Proprio l’art. 4 prevede che una forma speciale di vendita al dettaglio sia quella «per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione».
Ed a questa forma speciale di vendita, ed in particolare al commercio elettronico, è dedicata una normativa apposita, ossia il decreto legislativo n. 70 del 2003, in cui ovviamente non sono previsti limiti orari o giornalieri di apertura di alcun tipo.Infine, bisogna sottolineare che nel decreto legislativo n. 114/1998 c’è sì un riferimento al commercio elettronico (vedi l’art. 21), ma allo scopo di promuoverne lo sviluppo.
Obiettivo che sarebbe di sicuro frustrato applicando all’e-commerce i vincoli orari previsti per il commercio tradizionale. E non era certo questa l’intenzione del legislatore né nel 1998 né nel 2015.
Tra l’altro, nemmeno nel corso dell’audizione al Senato del presidente dell’AGCM (Autorità Garante Concorrenze e Mercato) sul disegno di legge è emerso un rischio come quello paventato nell’articolo della Stampa.
In definitiva, un falso allarme per l’e-commerce.