Controllo a distanza dei lavoratori tramite pc e cellulare: novità non chiare

Le nuove norme introdotte dal Governo sono un trionfio di ambiguità.

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L’11 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra gli altri, uno schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n.183 del 2014 (il cd. Jobs act) in materia di «semplificazione». L’art. 23 di questo schema modifica l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che regola l’uso degli impianti audiovisivi sul luogo di lavoro.

Cosa prevede l’attuale art. 4? Questi sono i primi due commi.

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

Cosa prevede l’art. 23 dello schema di decreto? Ecco il primo comma del nuovo art.4.

L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:
ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

Che differenza c’è fin qui con il vecchio art. 4? Praticamente nessuna: viene solo aggiunta una finalità di «tutela del patrimonio aziendale» che può giustificare l’installazione degli impianti. La nuova formulazione dell’art. 4 disciplina nei successivi commi i casi di imprese con unità dislocate in più province o regioni (in questo caso l’accordo sarà con sindacati nazionali) e i casi in cui manchi un accordo con i sindacati (e in questo caso per installare gli impianti sarà necessaria l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero del lavoro)

Infine, l’ultimo comma del nuovo art. 4 prevede che:

La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (il cd. codice privacy ndr)

Tra gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» rientrano sicuramente il pc o il cellulare di lavoro. Questo è chiaro. A non essere invece altrettanto lampante è il significato dell’art. 4 e le sue conseguenze. A me pare una norma formulata male.

Infatti, cosa significa che «La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa»? Per caso che per controllare a distanza il lavoratore tramite pc e cellulari non ci vuole l’accordo (e non devono ricorrere le particolare esigenze elencate nel primo comma)? Oppure, al contrario, che un controllo a distanza con questi strumenti è in ogni caso escluso?

Ieri quotidiani e siti vari abbracciavano la prima tesi e intervenivano sulla vicenda con titoli di questo tenore (questo è tratto da corriere.it)

titoli giornali e siti

Il fatto è che questi titoli non nascono sulla base di chissà quali sofisticate interpretazioni giuridiche; piuttosto trovano la loro fonte nella relazione governativa che ha accompagnato lo schema del decreto attuativo.

Infatti, a pag. 14 della relazione si legge che tra le principali novità contenute nell’art. 4 è compresa questa:

l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore.

Leggendo questo passo chiunque capirebbe che il lavoratore può essere controllato a distanza tramite i suoi strumenti di lavoro senza che siano necessari un accordo o un’autorizzazione.

Quindi titoli allarmistici giustificati? Non proprio, anzi per nulla, a dire del Governo. Infatti, oggi il Ministero del lavoro ha pubblicato una nota di chiarimenti. Purtroppo è la classica nota che intende chiarire ma alla fine rende le cose pure più complicate. Tipo i chiarimenti del Garante privacy sulla cookie law. Il Ministero a un certo punto scrive:

La modifica all’articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati “strumenti di controllo a distanza” gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” (una volta si sarebbero chiamati gli “attrezzi di lavoro”), come pc, tablet e cellulari.

Di preciso, dove lo chiarisce? Io mica l’ho capito. Ad ogni modo, la nota prosegue così:

In tal modo, viene fugato ogni dubbio – per quanto teorico- circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti.

Fugato in che senso? Che è necessario o no questo accordo? Il ministero lo spiega subito dopo:

L’espressione «per rendere la prestazione lavorativa» comporta che l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione.

Leggendo questa frase io capisco che il controllo a distanza del lavoratore tramite pc e cellulare possa avvenire liberamente, senza accordo o autorizzazione. O sbaglio?

Poi però il Ministero cerca di illuminare il senso della frase citata sopra:

ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che «serve» al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste «modifiche» possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione.

Quindi, parrebbe di capire che il controllo a distanza tramite cellulare e pc possa avvenire solo in presenza di queste due condizioni: esigenze particolari e accordo. Domande:

  1. Perché si parla di modifica dello strumento? Se il cellulare permette di default la geolocalizzazione o comunque il controllo del lavoratore cosa accade?
  2. Perché il Ministero descrive quasi una trasformazione di uno stesso strumento (il cellulare) da mezzo con cui il lavoratore adempie la prestazione a mezzo con cui il datore di lavoro controlla il lavoratore? Lo strumento è sempre lo stesso e, se “modificato” assolve, nello stesso momento, a due finalità diverse, di adempimento della prestazione e di controllo.
  3. Se per controllare il lavoratore tramite il cellulare o il pc di lavoro sono necessarie le particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione, quindi gli stessi requisiti previsti negli altri casi dal comma 1 dell’articolo?
  4. Perché è stato necessario prevedere per gli strumenti di lavoro un comma a parte?

In definitiva, quella del Ministero a me pare una spiegazione arzigogolata che cerca di chiarire, senza riuscirci, il significato di una norma scritta male. Considerata la delicatezza della materia ed in un’ottica di reale semplificazione non sarebbe meglio riscrivere la norma?

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