Il contratto di dropshipping

Il dropshipping presenta diversi vantaggi. Quali sono gli aspetti principali a cui fare attenzione nel contratto che lega il gestore dell’e-commerce ed il fornitore?

in Contratti, E-commerce

Il contratto di dropshipping è l’accordo stipulato tra il gestore di un sito e-commerce ed il produttore o distributore di un prodotto o di una varietà di prodotti: il cliente ordina sul sito un prodotto che gli viene spedito non dal gestore del sito ma dal produttore o distributore.
In questo modo il gestore del sito ha il vantaggio di non dover gestire anche un magazzino fisico. Il produttore o distributore (che chiamerò per comodità fornitore) avrà la possibilità di sfruttare un nuovo canale di vendita senza doversi occupare della gestione del sito e della sua pubblicità.

Gli aspetti a cui fare attenzione nel contratto

Nel contratto di dropshipping è necessario che siano chiariti gli obblighi a carico rispettivamente del gestore dell’e-commerce e del fornitore, in modo da evitare equivoci e garantire una perfetta gestione dell’ordine inviato tramite il sito dal cliente finale.

Gli obblighi del fornitore

Il fornitore dovrà dare al gestore dell’e-commerce tutte le informazioni relative a ciascun prodotto da lui fornito: immagini, dimensioni, materiali ecc. del prodotto. In caso di prodotti particolari, come quelli alimentari, dovrà fornire anche le specifiche informazioni richieste dalla legge.
Le informazioni includono anche il prezzo di ciascun prodotto. A questo scopo è opportuno che il fornitore comunichi al gestore del’e-commerce un listino prezzi da allegare al contratto.
Il fornitore si deve impegnare a curare l’imballaggio e la spedizione dei prodotti (che deve avvenire nei tempi previsti dal Codice del Consumo, in caso di e-commerce B2C).
Deve anche impegnarsi a ricevere gli eventuali resi per difetto di conformità e a porvi rimedio, riparando o sostituendo il prodotto nei casi in cui ciò sia possibile. Il fornitore dovrà impegnarsi ad accettare eventuali resi anche in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente dell’e-commerce.

Gli obblighi del gestore dell’e-commerce

Il gestore dell’e-commerce dovrà impegnarsi a provvedere alla gestione del sito e degli ordini del cliente, nei limiti di quanto gli compete – come ho detto non è lui a dover curare la spedizione del prodotto –.
Dovrà curare anche la promozione pubblicitaria del sito.

La gestione dell’ordine

È importante che nel contratto di dropshipping sia descritto chiaramente cosa avviene dopo che un cliente ha inviato l’ordine tramite il sito di e-commerce; in parole povere, come viene gestito l’ordine. Quando deve essere trasmesso l’ordine dal gestore al fornitore? Con che modalità? Cosa accade una volta che il fornitore prende in carico l’ordine?

Quando sciogliere il contratto

Con una clausola risolutiva le parti potranno individuare le circostanze in presenza delle quali è impossibile proseguire il loro rapporto e quindi il contratto di dropshipping deve essere risolto: ad esempio, se il fornitore non rispetta i tempi previsti per la spedizione dei prodotti o se non gestisce i resi secondo quanto previsto dal contratto.
O, ancora, la fine anticipata del rapporto potrà dipendere da un fatturato annuo che sia al di sotto di un certo livello.

La durata del contratto

Ho parlato di fine “anticipata” del rapporto perché è bene che nel contratto di dropshipping le parti indichino la durata del contratto stesso e, se lo ritengono opportuno, esse possono prevedere il diritto di recesso a favore di entrambe con un certo periodo di preavviso.

La clausola di esclusiva

Infine, il gestore del sito di e-commerce ed il fornitore possono prevedere una esclusiva a favore di uno di loro o di entrambi. Ecco che una clausola di esclusiva prevista a favore del gestore del sito può comportare il divieto per il fornitore di distribuire quei prodotti attraverso altri canali online.

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