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Secondo il Dpcm del 26 aprile 2020, “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da […] situazioni di necessità […] e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti …”
Chi sono i congiunti? Esiste nelle nostre leggi una definizione a cui fare riferimento?
Prima tappa
Prima tappa della ricerca: il codice civile.
Qui si parla in maniera diffusa di parenti ( la definizione di parentela è nell’art. 74) piuttosto che di congiunti.
È solo l’art. 10 del codice civile che fa cenno ai congiunti:
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.”
Prima conclusione: secondo il codice civile sono da considerare “congiunti” i genitori, il coniuge, i figli.
Seconda tappa
Seconda tappa della ricerca: il codice penale.
Art. 649: “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.”
Primo comma: “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.”
Seconda conclusione: secondo il codice penale sono da considerare congiunti anche questi soggetti elencati nei numeri da 1 a 3.
Due postille:
a. Ascendente è il genitore, il nonno, il bisnonno; discendente è il figlio, il nipote, il bisnipote.
b. Affini in linea retta: il nonno rispetto alla moglie del nipote, la nuora ed il suocero, il genero e la suocera.
Art. 649, secondo comma:
“I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa [120], se commessi a danno
• del coniuge legalmente separato [150 c.c.], o
• della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa,
• ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto,
• ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi”
Terza conclusione: secondo il codice penale sono da considerare congiunti anche questi soggetti elencati nel secondo comma dell’art. 649.
Nota: secondo varie sentenze, questa norma non riguarda i conviventi di fatto.
Terza tappa
Terza tappa della ricerca: sempre il codice penale.
Art. 307: “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.“
Non è punibile con la pena prevista da questo articolo “chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti [540]: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini [78 c.c.; 362 c.p.p.], allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”
Bisogna fare attenzione perché:
a. Questa è la definizione di “prossimi congiunti”: che, in base ad una interpretazione letterale, è più ristretta di quella di “congiunti”.
b. Questa definizione è dettata “agli effetti della legge penale”, quindi dovrebbe avere una efficacia limitata a questo ambito dell’ordinamento giuridico.
Quarta tappa
Quarta tappa della ricerca: la giurisprudenza.
In giurisprudenza è dato per acquisito il principio in base al quale ai prossimi congiunti della persona che ha subito una lesione, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale, “in relazione ad una particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima”.
In materia, la Cassazione penale nel 2014 si è pronunciata sulla risarcibilità del danno subito dalla fidanzata della vittima, non convivente.
Secondo la Cassazione la nozione di “prossimi congiunti” fa riferimento ad “un saldo e duraturo legame affettivo … a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.”
Attenzione però: questa interpretazione riguarda un ambito specifico (il risarcimento del danno morale); può reggere rispetto ad una norma, quella del Dpcm, scritta con la finalità di tutelare la salute pubblica?
A mio parere, no. Quindi nella nozione di “congiunti” non dovrebbe rientrare la/il fidanzata/o.
Conclusione
Nel Dpcm si fa riferimento ad una nozione, quella di “congiunti”, che non è chiaramente scolpita in una norma.
Sarebbe stato opportuno fare riferimento a nozioni meglio definite e meno vaghe, dato che sulla base di questa (fumosa) nozione viene limitata in Italia la libertà di movimento delle persone.
Ancora una volta si è persa l’occasione di usare parole precise nello scrivere una norma.
In pratica, significa sperare in un chiarimento nelle famigerate FAQ del governo e/o nella bontà di chi esegue i controlli.
Ma siamo seri: se qualcuno vi ferma per i controlli, iniziate a citare il codice penale o la Cassazione?