Come avviare un e-commerce in Italia: gli aspetti burocratici

Sono necessarie autorizzazioni? Quali sono i documenti da presentare?

in E-commerce

Gli adempimenti burocratici per avviare un’attività di e-commerce possono variare in base ad una serie di fattori. Vediamo quali.

È necessaria una autorizzazione preventiva per avviare un e-commerce?

La risposta generale è no, non è necessaria alcuna autorizzazione. Ci sono però delle eccezioni, che dipendono dal tipo di prodotti che intendi vendere. Se, ad esempio, vuoi vendere online prodotti alimentari, farmaci o bevande alcoliche, avrai bisogno di una autorizzazione prima di iniziare ad operare online.

Avviare un e-commerce partendo da zero

Questi sono i passi che devi affrontare:

  1. avere un indirizzo PEC;
  2. avere una firma digitale: ha lo stesso valore legale della firma autografa ed è necessaria per inviare la pratica di comunicazione di inizio attività, oltre che per successivi adempimenti presso la camera di commercio;
  3. richiedere e ottenere le credenziali per Telemaco, per inviare la propria pratica al registro delle imprese, se non vuoi affidarvi ad un professionista che faccia da intermediario abilitato, come il vostro commercialista;
  4. inviare la cosiddetta Comunicazione Unica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
    Questa Comunicazione Unica contiene tutte quelle informazioni fiscali, previdenziali e assicurative che fino al 2010 dovevano essere inviate a vari enti.

Adesso è la stessa Camera di Commercio che inoltra la Comunicazione Unica all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail.

In pratica, la Comunicazione Unica consiste in un insieme di file creati tramite un software della Camera di commercio ed inviati al registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Grazie alla Comunicazione Unica puoi in un unico contesto:

  • richiedere il codice fiscale e la partita iva;
  • aprire la posizione assicurativa presso l’Inail;
  • chiedere l’iscrizione all’Inps dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
  • chiedere l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio;
  • richiedere l’eventuale iscrizione al VIES – VAT information exchange system – se intendete vendere i vostri prodotti anche all’estero;
  • presentare l’eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

Ho scritto «eventuale» perché la SCIA può essere presentata anche direttamente al SUAP senza allegarla alla Comunicazione Unica.

Ad ogni modo, una volta inviata la Comunicazione Unica, il registro delle imprese spedisce automaticamente all’indirizzo PEC dell’impresa la ricevuta di protocollo e di comunicazione unica, valida per avviare la tua attività.

Cos’è la SCIA?

È un atto con il quale il titolare dell’e-commerce segnala alla pubblica amministrazione l’avvio della propria attività commerciale e si assume la responsabilità di dichiarare che l’attività risponde ai requisiti previsti dalla legge.

A chi e come va presentata la SCIA?

Al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di residenza se il titolare dell’e-commerce è una persona fisica, oppure in cui l’esercente ha sede legale se il titolare è una persona giuridica.

La SCIA può essere inviata in due modi:

  • se il Comune di riferimento ha attivato a procedura di invio telematico al SUAP, la SCIA può essere inviata come allegato alla Comunicazione Unica. In questo caso sarà la Camera di Commercio ad inoltrare al Comune la comunicazione.
  • se il Comune non ha attivato questa procedura di invio automatico, occorre presentare la SCIA direttamente al SUAP cui fa capo il Comune di riferimento.

Come fai a sapere se il Comune ha attivato la procedura di invio telematico al SUAP? Vai su www.impresainungiorno.gov.it e cerca il tuo Comune.

Cosa contiene la SCIA?

Il titolare dell’e-commerce deve indicare, tra le altre cose:

  • di possedere alcuni requisiti morali e professionali, tra cui non essere stato dichiarato fallito o non aver riportato condanne per alcuni tipi di reato;
  • il settore merceologico (alimentare o non alimentare);
  • l’indirizzo del sito web.

Se l’e-commerce è esercitato nel settore alimentare sono richiesti ulteriori requisiti indicati nella Scia stessa.

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
  • essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio

Ho inviato la Scia. E ora?

Puoi iniziare l’attività di e-commerce dal giorno della presentazione della segnalazione.

Nel frattempo la Pubblica Amministrazione fa i suoi controlli

Infatti la pubblica amministrazione verifica che quanto hai dichiarato nella Scia sia conforme alla legge. Nel caso accerti la mancanza di qualche requisito la Pubblica Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può:

  • vietare che l’attività di e-commerce prosegua;
  • invitare il privato a conformarsi alla legge, se ciò sia possibile: in questo caso la PA indica le misure necessarie che il privato deve adottare entro un termine non inferiore a 30 giorni e lo invita il privato a sospendere nel frattempo l’attività.

Se queste misure non vengono adottate nel termine indicato, l’attività di e-commerce è vietata.

Hai già un negozio fisico e hai deciso di vendere anche via internet

Per poter avviare l’e-commerce devi fare tre cose:

  1. Tramite l’ Agenzia delle Entrate devi aggiungere alla partita iva il codice di attività relativo al commercio online, come attività secondaria.
  2. Comunicare alla Camera di Commercio lo svolgimento della ulteriore attività di vendita via internet.
  3. Presentare la SCIA al SUAP.

Come ho già scritto prima, dal momento in cui invii la SCIA al SUAP puoi iniziare a vendere online.

Vuoi saperne di più sugli aspetti legali da affrontare per avviare un e-commerce? Scarica la mia guida gratuita.

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