Indice
Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.Decreto ministeriale n.110/2023 (“dm 2023”)
Dimensioni, interlinea e margini sono elementi in mutua dipendenza: la loro combinazione influisce sulla leggibilità di un testo.
Prima di analizzare i singoli aspetti, metto un attimo da parte quel “preferibilmente”: ne parlerò più avanti.
Dimensioni del carattere.
Il dm 2023 si discosta dal decreto del presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 (“decreto CdS 2016″) sugli atti processuali amministrativi, secondo cui ” i caratteri sono preferibilmente di dimensioni di 14 pt”.
Mi limito a osservare che a parità di dimensioni (12 punti), le font appaiono più o meno grandi a seconda di quanto misuri l’altezza della x di ciascuna di esse, ossia la distanza tra la linea di base di un carattere e la sua linea mediana. Per questo, è più corretto l’approccio adottato dall’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): nel dettare le regole per l’informativa precontrattuale (dei contratti assicurativi) ha stabilito che l’informativa debba avere “un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm”. Dove per “occhio medio” si intende proprio l’altezza della x.
Interlinea
L’interlinea è la distanza tra le righe. Righe troppo ravvicinate o troppo lontane tra loro rendono difficoltosa la lettura di un testo: nel primo caso il lettore non riesce a mettere a fuoco la singola riga; nel secondo le righe appaiono slegate tra loro.
Una buona prassi per la gran parte dei testi è quella di scegliere un’interlinea che sia tra il 120% e il 150% della dimensione del carattere.
Quindi, rispetto a un carattere in corpo 12, l’interlinea dovrebbe essere tra 14,4 e 18 punti.
A cosa corrisponde l’interlinea di 1.5, indicata dal dm 2023? In Word, il valore di 1,5 righe corrisponde al 175% circa, come si legge in Typography for lawyers: un valore troppo grande, quindi.
Meglio fissare quindi un valore esatto della interlinea compreso tra quelli indicati sopra (14,4 e 18). È possibile farlo?
Una risposta viene dal “preferibilmente” inserito nel dm 2023: l’interlinea di 1,5 non è un valore imposto come obbligatorio. Lo stesso vale per dimensioni di font e margini.
A proposito di interlinea, un aneddoto. Qualche anno fa il giudice di un tribunale distrettuale americano si era accorto di uno stratagemma messo in atto dai legali di British Petroleum: per fare rientrare un atto entro il limite delle 35 pagine avevano ristretto leggermente l’interlinea doppia prescritta dalla norme procedurali.
Margini
Tutti i provvedimenti sugli atti processuali stabiliscono che i documenti debbano avere (tutti) i margini di 2,5 cm.
Immagino che il primo provvedimento in materia (quello della Corte di Giustizia europea) sia stato poi copiato a cascata dagli altri, senza farsi troppe domande sui motivi e l’efficacia di quel valore.
Perché il valore attribuito ai margini è importante?
Perché i margini influiscono sulla lunghezza di una linea (chiamata “giustezza”). A sua volta la lunghezza della linea ha effetto sulla leggibilità di un testo: le righe non devono essere né troppo corte né troppo lunghe. Non esistono dogmi sulla lunghezza massima: i tipografi suggeriscono un valore di 701, 752, 903 caratteri (spazi inclusi).
Seguendo tutti i criteri dettati dal dm 2023, usare il Times New Roman significa andare il numero massimo di caratteri per linea suggerito dai tipografi.
Anche in questo caso, il “preferibilmente” ministeriale consente a chi scrive il documento di impostare margini più stretti.
Conclusione
Il decreto ministeriale n.110/2023 sui criteri di redazioni e i limiti degli atti giudiziari civili presenta alcuni difetti. È auspicabile che la prossima volta si stabiliscano requisiti scelti in base alle buone prassi tipografiche. Lo si può fare soltanto coinvolgendo un/a designer, ossia a chi di mestiere si occupa di queste cose.
Tra l’altro, il decreto ministeriale prevede che sia istituito un “osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali” stabiliti dal decreto.
L’osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione per l’aggiornamento del decreto con cadenza almeno biennale. Tra i componenti sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.
Tra costoro ci sarà anche qualcuno/a esperto/a in tipografia?
p.s. nel decreto non si affronta l’aspetto dell’allineamento del testo. Una preghiera: se usate il giustificato, fatelo con sillabazione (in Word, trovate questa opzione sotto la voce Layout): eviterete quei buchi nella riga che rendono il testo brutto da vedere e non agevole da leggere.
- Hochuli, Il dettaglio in tipografia ↩︎
- Designers Italia, Linee guida ↩︎
- Butterick, Typography for lawyers ↩︎