Indice
Tutti i commenti che ho letto sul decreto del Ministro della Giustizia sulla sinteticità degli atti nel processo civile (decreto 7 agosto 2023 n. 110) si soffermano sui limiti dimensionali imposti alla lunghezza degli atti.
In questo primo (di due) post intendo invece esaminare i requisiti tipografici stabiliti dal decreto: font, interlinea e margini del documento.
Premessa: una definizione di tipografia
La tipografia può essere definita come … l’arte di disporre le lettere, distribuire gli spazi e controllare i caratteri in modo tale da aiutare il lettore a una comprensione ottimale del testo. Essa è il mezzo per un fine essenzialmente utilitario e solo accidentalmente estetico, poiché di rado il godimento della forma è lo scopo principale del lettore.
(Stanley Morison, creatore – o no? –del Times New Roman)
I provvedimenti precedenti
Questo decreto ministeriale (“dm 2023”) non è il primo provvedimento che detta delle regole sugli aspetti visuali di atti processuali.
Un decreto del presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 detta le regole per gli atti del processo amministrativo (“decreto CdS 2016”). Il dm 2023 ne ricalca, in parte, i contenuti.
A sua volta, il Consiglio di Stato si era ispirato alle “istruzioni pratiche” per i ricorsi che la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“Corte CGUE”) ha elaborato a partire dal 2004 (e poi modificato nel 2014 e 2020).
Ancora, la Corte di Cassazione e il Consiglio nazionale forense nel 2015 avevano redatto un protocollo sui ricorsi in Cassazione (in materia civile e tributaria).
Per questo farò alcuni confronti tra le scelte adottate nel tempo e nei diversi ambiti, per valutarne pro e contro.
Font: quale scegliere?
Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, di dimensioni di 12 punti.
Decreto ministeriale n. 110/2023, art. 6
Caratteri “di tipo corrente”
Quando un carattere è di tipo “corrente”? Non è dato saperlo. Forse il requisito suggerisce che sono da evitare certi caratteri creati dai tipografi tedeschi due secoli fa.
Il decreto CdS 2016 prescrive invece l’uso di caratteri “di tipo corrente” e “di agevole lettura”.
Esempi di font: meglio non farne
Il dm 2023 non suggerisce l’uso di font specifiche, a differenza di tutti i provvedimenti precedenti, nei quali si indicano, a titolo di esempio:
- Times New Roman, Courier, Arial e simili (Protocollo CNF 2015)
- Times New Roman, Courier, Garamond, (decreto CdS 2016)
- Times New Roman, Courier o Arial (Corte CGUE 2020).
Dal confronto emergono come punti fermi il Times New Roman e il Courier, a mio parere per due ragioni diverse.
Il Times New Roman perché fino al 2007 è stata la font di default in Microsoft Word e per questo, probabilmente, la font più usata al mondo, di certo tra i legali.
Il Courier perché, creato nel 1955 per le macchine da scrivere della IBM, ricorda ai burocrati i bei tempi andati e i tradizionali documenti della Pubblica amministrazione.
Tra l’altro, vale la pena notare che Times New Roman, Arial e Courier appartengono a tre macro famiglie di font: con le grazie (serif), senza grazie (sans serif) e monospazio (monospaced).
Indicare a titolo di esempio queste 3 font o “simili”, come nel Protocollo CNF 2015, significava poter usare in sostanza qualunque font, nei limiti della decenza. Non aveva quindi molto senso.
È un bene che il dm 2023 eviti di proporre scelte scontate e lasci agli avvocati una maggiore libertà di scelta.
Il grave errore nel Protocollo CNF 2015
A proposito di font suggerite o meno, è bene evidenziare un errore macroscopico presente nel Protocollo CNF 2015 ed evitato almeno in parte negli altri provvedimenti.
L’errore deriva dal fatto che il Protocollo suggerisce alcune font e, allo stesso tempo, stabilisce un limite dimensionale dei ricorsi, consistente in un certo numero massimo di pagine (5 pagine per l’esposizione del fatto, 30 per i motivi di impugnazione). Perché questo è un errore?
Molto banalmente e senza scendere in dettagli tecnici perché ogni font è diversa dall’altra, quindi una stessa lettera e una stessa parola occupano sulla pagina uno spazio più o meno ampio a seconda della font usata.
Il Courier, poi, è una font monospazio: ogni carattere è della stessa larghezza.
Cosa significhi tutto ciò in concreto lo si può capire guardando l’immagine sotto.
Di conseguenza, lo stesso lungo testo, come può essere un atto processuale, occupa un numero di pagine diverso a seconda della font usata.
Seguendo le indicazioni date dal Protocollo CNF 2015, scrivere un testo in Courier o Arial avrebbe significato superare il limite massimo di pagine imposto per gli atti in Cassazione, come si vede dall’immagine sotto.
Ciò non accade per caso: il Times New Roman era stato creato nel 1932 per il Times di Londra con lo scopo di inserire più parole possibile in uno spazio ristretto come le colonne di un quotidiano.
In definitiva, quando si vogliono imporre dei limiti di lunghezza a un documento è preferibile indicare un numero massimo di caratteri piuttosto che di pagine.
L’errore nel dm 2023
Per lo stesso motivo non ha senso scrivere, come nel dm 2023, che nei diversi atti l’esposizione è contenuta nel limite massimo di:
- 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine
- 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine
- 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine
nel formato di cui all’articolo 6 (ossia, con un carattere di dimensioni 12, con interlinea 1,5 punti e margini di 2,5 cm).
“Approssimativamente”
Non ha senso indicare un numero approssimativo di pagine perché non sappiamo quale font sia stata usata come parametro per generare quel numero di pagine (40, 26, 5).
Per dare una idea, uno stesso testo di 80.000 caratteri (spazi esclusi) da me creato è lungo 38 pagine in Times New Roman, 40 pagine in Ariel, 37 pagine in Garamond e 51 pagine in Courier.
Non ha senso perché non sappiamo come era strutturato il testo da cui è scaturito il rapporto 80.000 caratteri / 40 pagine. Infatti a parità di caratteri un testo che, ad esempio, contiene elenchi puntati occuperà più pagine di un testo senza elenchi.
Non ha senso perchè cosa significa “approssimativamente”? 2, 3, 4, 5 pagine in più o in meno del limite di 40?
Per tutti questi motivi, indicare un numero approssimativo di pagine crea confusione e incertezza negli avvocati piuttosto che guidarli nella redazione degli atti: il dm 2023 doveva indicare soltanto il numero massimo di caratteri.
Seconda parte
Nella seconda parte dell’articolo parlo di dimensioni della font, interlinea e margini del documento stabiliti dal decreto ministeriale 7 agosto 2023 n. 110.