L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n.83/E del 22 novembre, ha fatto luce su alcuni importanti aspetti circa il rapporto tra l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica al contratto di locazione e l’obbligo di registrazione del contratto di locazione stesso.
In particolare, è stato chiarito che:
- in sede di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio produrre l’ attestato di prestazione energetica poiché l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso incide sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto;
- se in sede di registrazione viene prodotto l’APE, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato e non verrà applicata l’imposta di registro sull’APE allegato;
- in caso di registrazione telematica del contratto di locazione (la cui procedura al momento non permette di produrre allegati al contratto), l’APE può essere presentato in forma cartacea, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente: anche in questo caso non è prevista l’applicazione dell’imposta di registro;
- se in data successiva alla registrazione del contratto di locazione viene prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione) deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di 168 €, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede;
- l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo;
- nel caso in cui venga allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di 16 € per ogni foglio.